Utilizzo del certificato COVID digitale dell’UE

Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, ha delineato un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 al fine di agevolare anche durante l’attuale pandemia la libera circolazione delle persone così come sancito dai trattati su cui si fonda l’Unione europea.

Tuttavia tale strumento, essendo stato interpretato ed applicato in modo non omogeneo fra i rispettivi Stati membri, sta creando non pochi problemi ai cittadini, i quali credendo di avere come unico riferimento il regolamento sopracitato si scontrano invece con parametri, date di validità e gradi diversi di certificati che tengono conto di un diverso numero totale di vaccinazioni, guarigione e varie tipologie di test COVID-19.

Inoltre un certificato che doveva semplificare a livello comunitario la libera circolazione, si è trasformato paradossalmente in uno strumento discriminatorio con limitazioni maggiori od inferiori a seconda del paese membro in cui ci si reca, pur in possesso delle stesse identiche certificazioni che hanno generato il certificato in oggetto.

Tenendo conto di quanto esposto, può la Commissione rispondere al seguente quesito:

Come intende procedere per evitare che sussistano queste palesi discriminazioni nei confronti dei cittadini europei?

Risposta

Per tutelare la salute dei cittadini e mantenere la libera circolazione nell’Unione è necessario un approccio ben coordinato e trasparente all’adozione di restrizioni alla libertà di circolazione. A questo proposito il regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell’UE e le raccomandazioni del Consiglio sui viaggi nell’UE sono strumenti importanti. Il regolamento (UE) 2021/953 assicura che qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione, dell’esecuzione di un test o di guarigione al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, come l’obbligo di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l’infezione da SARS-CoV-2, essi sono tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, anche i certificati rilasciati dagli altri Stati membri in conformità dello stesso regolamento. In tal modo il regolamento ha notevolmente semplificato la situazione dei viaggiatori nell’Unione durante la pandemia di COVID-19.

È importante sottolineare che l’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall’agevolazione della libera circolazione all’interno dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale dell’UE. L’uso nazionale del certificato COVID digitale dell’UE resta di competenza degli Stati membri. Quando essi decidono di utilizzare il certificato COVID digitale dell’UE per fini nazionali sono tenuti a prevedere una base giuridica in tal senso nel diritto nazionale.

Approfondisci sul sito del Parlamento Europeo

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