Il 7 luglio 2021 la Commissione UE ha comunicato al coordinatore di un progetto di promozione di carne già approvato la necessità di vagliare ulteriormente il progetto, perché: “Sebbene gli obiettivi della tua campagna siano in linea con la politica di promozione […], le campagne sulla carne […] appaiono oggigiorno non ben allineate con gli obiettivi politici in evoluzione nei settori della salute, dell’ambiente e del clima, […] della strategia Farm to Fork recentemente adottata”.
Una posizione di questo tipo disattende l’applicazione del regolamento UE 1144/2014 sulla promozione tutt’ora in vigore.
Si assiste al tentativo di allineare normative esistenti a comunicazioni come la Farm to Fork che non sono ancora state approvate dalle Istituzioni, tantomeno dalla Plenaria del Parlamento europeo;
La dieta mediterranea, che è patrimonio dell’UNESCO, si basa sull’apporto bilanciato di tutte le componenti nutritive, incluse le proteine animali, e quindi l’accanimento della Commissione contro le proteine animali rischia di promuovere con informazioni fuorvianti una dieta sbilanciata,
Può la Commissione far sapere:
1. in base a quale assunto ritiene che la comunicazione Farm to Fork abbia la stessa valenza normativa di regolamenti già in vigore?
2. Su quale base giuridica richiede un vaglio preventivo su programmi di promozione già approvati e questa prassi vale anche per i programmi relativi a proteine non animali?
Risposta
La strategia “Dal produttore al consumatore” è un’iniziativa politica volta ad accelerare la transizione dell’UE verso un sistema alimentare più sostenibile mediante iniziative normative e non. Il regolamento (UE) n. 1144/2014 è un atto giuridico che stabilisce le condizioni alle quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli possono essere finanziate dal bilancio dell’Unione.
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 stabilisce che le azioni di informazione e di promozione sono destinate a mettere in evidenza caratteristiche specifiche come gli aspetti nutrizionali e sanitari, il benessere degli animali, il rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.
I programmi di promozione cofinanziati ai sensi del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono oggetto di una convenzione di sovvenzione tra l’organizzazione proponente e l’agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) della Commissione per i programmi multipli oppure l’autorità nazionale competente per i programmi semplici.
Non vi è alcuna verifica preliminare dei programmi di promozione approvati. Negli ultimi anni alcuni programmi cofinanziati dell’UE hanno ricevuto pubblicità negativa per la diffusione di messaggi ritenuti fuorvianti o infondati a causa delle loro affermazioni in merito ad aspetti nutrizionali e sanitari, al benessere degli animali, al rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Allo scopo di attenuare tale rischio in futuro, l’agenzia esecutiva dell’UE, in qualità di autorità erogatrice, ha istituito un meccanismo di collaborazione con i beneficiari di diversi programmi. Ciò serve unicamente a coordinare il messaggio e gli strumenti di comunicazione della campagna ed è conforme alle disposizioni della convenzione di sovvenzione firmata tra i beneficiari delle sovvenzioni e l’autorità che le concede, in particolare agli articoli 18, 19 e 25 del modello di convenzione di sovvenzione AGRIP.