Secondo un’inchiesta condotta da Reuters, la società cinese di genomica BGI Group vende test prenatali in tutto il mondo in collaborazione con le forze armate del paese. Secondo tale inchiesta, il governo cinese li sta utilizzando per raccogliere dati genetici da milioni di donne per effettuare ricerche approfondite sui tratti delle popolazioni. Poiché la scienza individua nuovi legami tra geni e tratti umani, l’accesso all’insieme più ampio e diversificato di genomi umani darà ai paesi un vantaggio strategico.
1. È la Commissione a conoscenza del fatto che tale tecnologia potrebbe consentire alla Cina di dominare i farmaci a livello globale con la possibilità di sviluppare soldati geneticamente potenziati o patogeni creati in laboratorio destinati alla popolazione occidentale o all’approvvigionamento alimentare?
2. È la Commissione a conoscenza del fatto che la raccolta di dati sanitari a livello mondiale da parte della Cina comporta gravi rischi non solo per la vita privata, ma anche per la sicurezza economica e interna europea?
Risposta
La Commissione è a conoscenza della situazione e sta monitorando i rischi connessi alla fornitura di servizi, quali quelli cinesi di test prenatali. Tali servizi sono soggetti a una solida regolamentazione nell’UE, il regolamento generale sulla protezione dei dati, che si applica al trattamento dei dati personali da parte di un titolare del trattamento, anche se non ha sede nell’Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all’offerta di beni o servizi a interessati che si trovano nell’Unione. A tale proposito, la Commissione prende atto, ad esempio, delle misure di contrasto previste da detto regolamento grazie alle quali le imprese cinesi sono state efficacemente controllate e sanzionate dalle autorità per la protezione dei dati.
Se, come espresso nell’articolo, si conferma che il «consenso» costituisce la base per il trasferimento dei dati personali verso la Cina, la Commissione ritiene che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, tale trasferimento possa avvenire solo se «l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato». Inoltre, ai sensi dello stesso regolamento, i «dati genetici» sono considerati «categorie particolari di dati personali», che «meritano una protezione specifica dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe comportare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali». Infine, la Commissione osserva che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce che «gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute».