Guerra del Prosecco tra Italia e Croazia: la Commissione fermi le illegittime pretese della Croazia sulla denominazione Prosek

La Croazia ha avviato le procedure per il riconoscimento a livello europeo della denominazione Prosek come menzione tradizionale da abbinare ad un vino bianco locale. La richiesta della denominazione Prosek è in evidente conflitto con la DOP italiana Prosecco e con le normative dell’UE che disciplinano e tutelano i prodotti DOP e IGP da ogni forma di abuso, imitazione o evocazione.

Considerato che nel 2013, in risposta alla mia interrogazione E-006284/2013, l’allora Commissario Ciolos dichiarò che “l’utilizzo in commercio del termine ‘Prosek’ può creare problemi giuridici nella misura in cui rientra nel campo d’applicazione dell’art.118 del regolamento CE n°1234/2007, poiché la denominazione croata potrebbe entrare in conflitto con la protezione della DOP italiana Prosecco. Le autorità croate sono a conoscenza di tale problema giuridico” e che “se sarà presentata una domanda di protezione per “Prosek” come IGP, DOP o menzione tradizionale […] nella fase d’esame che precede la decisione di concessione o rifiuto della protezione sono prese in considerazione eventuali denominazioni di vini omonimi già registrati”.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se intende bocciare le illegittime pretese di riconoscimento della denominazione Prosek;

2. se intende bloccare la pubblicazione della richiesta croata nella Gazzetta Ufficiale;

3. come intende attivarsi per tutelare i consumatori e gli oltre 8000 produttori della DOP Prosecco, vittime di abusi e contraffazioni legate a fenomeni quali l’agropirateria e il fenomeno dell’Italian sounding, come nel caso del Prosek croato.

Risposta

La Commissione ha l’obbligo di valutare, sotto il profilo dell’ammissibilità e della validità, tutte le domande di protezione delle menzioni tradizionali presentate ai sensi della legislazione applicabile dell’UE.

Per quanto riguarda la domanda di protezione della menzione tradizionale “Prošek” presentata dalla Croazia, la Commissione ne ha valutato la conformità ai requisiti di ammissibilità e validità e procederà ora alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tutte le parti interessate disporranno di un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare un’obiezione motivata. La Commissione analizzerà successivamente le eventuali obiezioni ricevute e adotterà una decisione finale tenendo conto di tutti gli elementi a sua disposizione.

Per quanto riguarda l’omonimia totale o parziale con un’indicazione geografica (IG) già protetta quale motivo di opposizione, va sottolineato che la sola omonimia non costituisce un motivo sufficiente per respingere una domanda. Due termini omonimi possono coesistere a determinate condizioni, in particolare tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio che il consumatore possa confondersi.

Le IG relative al vino godono di un elevato livello di protezione, anche contro l’evocazione e l’uso improprio. L’applicazione delle norme è di competenza degli Stati Membri nei rispettivi territori, mentre la Commissione ha un ruolo di coordinamento comprendente l’assistenza amministrativa nell’attività di contrasto, a livello transfrontaliero, in caso di presunte inadempienze e frodi. Essa inoltre si adopera per tutelare le IG dell’UE nel mondo nel quadro di accordi bilaterali. L’etichettatura dei prodotti alimentari deve sempre essere conforme alle norme relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tali informazioni, come altre, non devono indurre il consumatore in errore.

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