Oggi, 24 gennaio 2022, si terrà il processo nei confronti di Päivi Räsänen, deputata ed ex ministro dell’Interno finlandese che rischia la pena di reclusione per il presunto reato di “incitamento all’odio”, che sarebbe stato commesso pubblicando un passo della Bibbia sul suo account Twitter.
Questo episodio testimonia le forti restrizioni in atto oggigiorno nei confronti delle libertà di parola, di opinione e di religione; principi tutelati dall’art.9 della CEDU, dall’art.11 della CDFUE, e dagli articoli 18 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che configurano queste libertà come diritti umani fondamentali.
Pertanto, perseguire legalmente un cittadino europeo per aver esternato pubblicamente la propria fede cristiana viola i principi fondamentali su cui si fonda l’UE.
Ciò premesso, può la Commissione indicare come intende:
1. Tutelare la libertà di religione, parola ed espressione nel caso dell’on. Räsänen ed impedire il ripresentarsi di simili episodi in Europa?
2. Garantire a ogni cittadino il diritto di professare ed esternare il proprio credo, senza essere vittima di censure, discriminazioni e procedimenti giudiziari fondati su ragioni puramente ideologiche?
3. Prendere provvedimenti nei confronti di questa violazione della libertà di pensiero e, pertanto, dello Stato di diritto?
Risposta
La libertà di religione e la libertà di espressione sono protette rispettivamente a norma degli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Commissione si impegna a garantirne il rispetto, nell’ambito delle sue competenze.
I diritti alla libertà di espressione e alla libertà di religione non sono tuttavia assoluti e nelle società democratiche potrebbe rendersi necessario sanzionare o persino ostacolare espressioni che diffondano, incitino, promuovano o giustifichino l’odio basato sull’intolleranza. A livello europeo, la decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia obbliga gli Stati membri a configurare come reato il pubblico incitamento alla violenza e all’odio, tra cui la negazione, la minimizzazione grossolana e l’apologia dei crimini di guerra, di genocidio o dei crimini contro l’umanità, se rivolte sulla base di razza, colore della pelle, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica.
Nel giugno 2016 la Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello dell’UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza per intensificare la collaborazione con le autorità nazionali di contrasto e giudiziarie, anche fornendo orientamenti sulle migliori pratiche e sostenendo la formazione attraverso finanziamenti mirati.
Compete tuttavia alle autorità nazionali svolgere indagini, azioni penali e processi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, in relazione a singoli casi di presunto incitamento all’odio e relativi reati e garantire che i diritti fondamentali siano rispettati, come previsto dalle costituzioni nazionali e in conformità degli obblighi giuridici internazionali. La Commissione non è nella posizione di sostituirsi in tale valutazione alle autorità nazionali e, in particolare, al foro competente.